Art. 6.
(Copertura dei maggiori costi per la lotta alle emergenze idriche e per la messa in sicurezza degli impianti).

      1. Dopo l'articolo 163 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

      «Art. 163-bis. - (Copertura dei maggiori costi per la lotta alle emergenze idriche e per la messa in sicurezza degli impianti). - 1. I costi per la gestione, per il mantenimento e per la messa in sicurezza delle aree di ricarica e di salvaguardia gravano sulle tariffe applicate all'utenza nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in misura non minore del 10 per cento.
      2. Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi, ivi compresi quelli relativi al risparmio delle risorse idriche e alla messa in sicurezza degli impianti, sono previste maggiorazioni della tariffa applicata all'utenza non minori del 10 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali».